Nel procedimento patrocinato dagli Avvocati Carlo Somma e Giovanni De Blasio, la Corte di Giustizia Tributaria di Benevento ha affrontato uno dei temi oggi più rilevanti nel contenzioso fiscale: l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
La sentenza assume particolare importanza perché applica il nuovo art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, introdotto dalla riforma tributaria del 2023, ribadendo che il contraddittorio non rappresenta una mera formalità, ma una garanzia essenziale del diritto di difesa.
Il caso
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP, fondato sugli esiti di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società della quale il ricorrente veniva ritenuto amministratore di fatto.
La difesa ha contestato, tra gli altri motivi:
- la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo
- il difetto di motivazione dell’atto
- l’assenza di elementi concreti per qualificare il contribuente come amministratore di fatto
- l’illegittimità della verifica fiscale
Elemento centrale del ricorso era però l’omessa attivazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo.
Il principio del contraddittorio preventivo
La Corte ha richiamato il nuovo art. 6-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui:
tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
La norma impone all’Amministrazione finanziaria di:
- comunicare preventivamente lo schema di atto
- concedere almeno 60 giorni per osservazioni e difese
- valutare concretamente le deduzioni del contribuente
Il contribuente deve quindi poter interloquire prima che l’accertamento venga definitivamente emesso.
La mera consegna del PVC non basta
Uno dei passaggi più importanti della decisione riguarda la distinzione tra:
- notifica del processo verbale di constatazione (PVC)
- vero contraddittorio con l’Ufficio fiscale
Secondo la Corte, la semplice consegna del PVC da parte della Guardia di Finanza non realizza quel confronto effettivo richiesto dalla legge.
Manca infatti:
- una reale interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate
- la possibilità di incidere sulla decisione finale
- una valutazione preventiva delle osservazioni difensive
Il contraddittorio deve essere sostanziale e non soltanto formale.
Il diritto di difesa nel procedimento tributario
La decisione valorizza il principio secondo cui il procedimento tributario non può essere costruito unilateralmente dall’Amministrazione.
Il contribuente deve avere la possibilità di:
- conoscere anticipatamente la pretesa fiscale
- esaminare gli elementi posti a fondamento
- fornire chiarimenti e documentazione
- evitare l’emissione di atti illegittimi o inesatti
Il contraddittorio preventivo diventa quindi uno strumento di garanzia ma anche di correttezza amministrativa.
Le conseguenze della violazione
Accertata la mancata instaurazione del contraddittorio nei termini previsti dalla legge, la Corte ha accolto il ricorso annullando l’avviso di accertamento.
La sentenza conferma un principio destinato ad avere forte impatto pratico:
il mancato contraddittorio preventivo comporta l’annullabilità dell’atto impositivo.
Il rilievo della decisione
La pronuncia assume particolare importanza perché applica in modo rigoroso la riforma del 2023 e rafforza la posizione del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
L’obbligo di ascoltare il contribuente prima dell’accertamento non è più un adempimento marginale, ma una vera condizione di validità dell’atto.
Conclusione
Il procedimento tributario moderno non può prescindere dal confronto preventivo tra Fisco e contribuente.
La sentenza ribadisce che il diritto di difesa deve essere garantito già nella fase amministrativa e non soltanto davanti al giudice.
Il contraddittorio preventivo rappresenta oggi uno dei principali strumenti di tutela contro accertamenti fiscali emessi senza adeguata valutazione delle ragioni del contribuente.



