Il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro – con sentenza del 25 febbraio 2025, in un giudizio patrocinato dagli Avv.ti Giovanni De Blasio e Carlo Somma, ha affrontato una vicenda tipica ma giuridicamente complessa: la frammentazione fittizia del rapporto di lavoro attraverso il susseguirsi di più società formalmente diverse ma sostanzialmente riconducibili al medesimo datore.
La decisione assume particolare rilievo perché chiarisce, in modo sistematico, i rapporti tra:
continuità sostanziale del rapporto di lavoro
corretto inquadramento professionale
prova delle retribuzioni
contribuzione previdenziale omessa
tutela pensionistica in caso di prescrizione dei contributi
La frammentazione societaria non interrompe il rapporto
La lavoratrice aveva prestato attività dal 2015 al 2023 presso diverse imprese succedutesi nel tempo, tutte operanti nello stesso stabilimento e sotto la direzione del medesimo imprenditore.
Il giudice ha accertato che il rapporto era in realtà unico e continuativo, applicando i principi sulla successione nel contratto di lavoro e sulla responsabilità del datore ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il dato decisivo non è stato il nome della società, ma l’organizzazione concreta del lavoro: stessi locali, stesse mansioni, stesse direttive.
Mansioni effettive e qualifica contrattuale
Elemento centrale della controversia era l’inquadramento: la lavoratrice risultava formalmente operaia di primo livello, ma svolgeva attività di produzione completa su capi di abbigliamento con utilizzo di macchinari industriali.
Il Tribunale ha ribadito il principio cardine del diritto del lavoro:
la qualifica deriva dalle mansioni effettivamente svolte e non dalla classificazione formale operata dal datore.
È stato quindi riconosciuto il livello superiore con conseguenti differenze retributive a decorrere dal 2016.
Onere della prova delle retribuzioni
La sentenza chiarisce anche la ripartizione dell’onere probatorio:
il lavoratore deve dimostrare il rapporto e le mansioni
il datore deve dimostrare di aver pagato
In assenza di prova dei pagamenti, le differenze retributive vengono integralmente riconosciute.
La contumacia della società ha quindi comportato la sostanziale conferma dei crediti risultanti dalla consulenza tecnica contabile.
Il tema decisivo: contributi previdenziali e pensione
La parte più significativa della decisione riguarda la tutela previdenziale.
Il Tribunale ha distinto:
Contributi ancora recuperabili
Condanna al versamento all’INPS.
Contributi prescritti
Applicazione della tutela sostitutiva: costituzione di rendita vitalizia equivalente alla pensione.
Il datore deve quindi finanziare la futura prestazione previdenziale del lavoratore anche quando i contributi non possono più essere versati per prescrizione.
Le somme riconosciute
La società è stata condannata a:
€114.401,44 per differenze retributive
TFR incluso
versamento contributi previdenziali
costituzione rendita vitalizia
interessi e rivalutazione
spese legali
Il principio affermato
La sentenza riafferma un orientamento fondamentale:
nel diritto del lavoro prevale la realtà economico-organizzativa sulla forma giuridica
Il datore non può ridurre il costo del lavoro attraverso il mutamento formale della società né tramite qualifiche inferiori a quelle realmente svolte.
Conclusioni
La decisione rappresenta un esempio completo di tutela del lavoratore:
riconoscimento del vero rapporto
adeguamento della retribuzione
garanzia della pensione futura
Il sistema giuslavoristico non protegge solo il salario attuale, ma l’intera storia contributiva del lavoratore, anche a distanza di molti anni.
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